Il trust è un istituto giuridico con cui i beni facenti parte del patrimonio di un soggetto vengono separati per perseguire specifici interessi.

Attraverso il trust, il costituente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il trustee gestisce tali beni attendendosi alle direttive del settlor e alle norme di legge applicabili, nell’interesse del beneficiario.

È uno strumento di matrice anglosassone, che solo recentemente è entrato a far parte del nostro ordinamento registrando un buon successo di richieste, in quanto si tratta di un oggetto giuridico e finanziario estremamente flessibile e duttile che lo rende idoneo ed efficace a raggiungere risultati irrealizzabili per altre vie.

Infatti il trust può conseguire gli stessi obiettivi della fondazione, del fondo patrimoniale, del mandato, del patto commissorio o di qualsiasi altro negozio di garanzia, della sostituzione fede commissaria, del negozio fiduciario; il tutto, superando, lecitamente, le possibili sanzioni e i divieti previsti per queste figure.

Principali casi di applicazione

Il trust risponde all’esigenza di protezione patrimoniale e pianificazione successoria, come strumento versatile che viene utilizzato per risolvere due esigenze complesse.

Protezione: perché il conferimento dei beni nel trust consente di evitare che gli stessi possano essere oggetto di aggressione da terzi, il tutto con le dovute cautele: es la revocatoria fallimentare 5 anni e dell’azione risarcitoria 2 anni da integrare

Pianificazione successoria: il trustee ha la possibilità di utilizzare il patrimonio del trust a favore di determinati beneficiari secondo le modalità del disponente

Soggetti coinvolti

  • quali sono i soggetti coinvolti? settlor e trustee
  • Disponente o Settlor: Persona fisica o giuridica che istituisce il trust e normalmente conferisce in esso i beni che costituiscono il fondo del Trust
  • Trustee Nella prassi i disponenti operano un conferimento irrevocabile, cosicché i beni confluiscono nel fondo in via definitiva, uscendo dalla disponibilità materiale e giuridica (salvo riserve di usufrutto, possesso, ecc). L’atto costitutivo del trust disciplina gli obblighi e i diritti del trustee e, in caso di pluralità di trustee, i modi di soluzione delle controversie.
  • Beneficiario Anche il beneficiario può essere una persona fisica o giuridica, un insieme di soggetti determinati anche genericamente e/o non ancora esistenti al momento della costituzione del trust, come spesso avviene nei trust costituiti a scopo benefico (es.: “i miei nipoti e pronipoti”; “la popolazione della zona x”)
  • Protector Persona fisica, professionista di fiducia del settlor che garantisce la correttezza delle attività svolte dal trustee ed, eventualmente, di supplenza del trustee.

 

Cessazione del trust

La cessazione avviene nel caso in cui si esaurisca il patrimonio o nelle disposizioni del settlor venga indicata la scadenza oppure ancora, quando si realizzano le volontà del disponente